Regio decreto 2701/1865
Art. 215 — Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni dieci prefissogli in virtu' dell'articolo precedent…
Art. 215. Se il debitore lasciasse trascorrere il termine di giorni dieci prefissogli in virtu' dell'articolo precedente senza eseguire il pagamento dell'intera somma da lui dovuta, il cancelliere dovra' estrarre copia in forma esecutiva della sentenza od ordinanza portante la pena pecuniaria incorsa e quindi far seguire regolare notificazione di essa e della nota delle spese con formale precetto, che non sborsando la somma dovuta nel termine di giorni quindici si procedera' agli atti esecutivi nei modi prescritti dal codice di procedura civile. Quando non si abbiano a riscuotere multe od ammende, ma si tratti di sole spese di giustizia, si osserveranno le stesse norme; in questo caso pero' si fara' notificare alle parti debitrici soltanto la nota delle spese medesime resa esecutoria a termini dell'articolo 198.
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