Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 211
Regio decreto 2701/1865

Art. 211 — Si dovra' pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compira…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/211parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 211. Si dovra' pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compira' la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal n.° 412 della tariffa civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 210 Art. 212 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.