Regio decreto 2701/1865
Art. 211 — Si dovra' pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compira…
Art. 211. Si dovra' pure dai cancellieri indicare nel margine la data della fatta iscrizione, l'epoca in cui si compira' la prescrizione delle pene pecuniarie, gli atti eseguiti per la riscossione e la data dell'esazione col numero di quitanza nel registro prescritto dal n.° 412 della tariffa civile.
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