Regio decreto 2701/1865
Art. 21 — Le vacazioni di cui e' cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle …
Art. 21. Le vacazioni di cui e' cenno nel precedente e negli articoli successivi sono di ore due, e nel calcolo delle medesime non sara' mai computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno. Il dritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa un'ora ed un quarto sara' dovuto il dritto intiero. Per ogni giornata non potranno essere assegnate piu' di quattro vacazioni.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.