Regio decreto 2701/1865
Art. 197 — Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai cancellieri presentate nel termine …
Art. 197. Le note redatte nel modo prescritto dagli articoli precedenti saranno dai cancellieri presentate nel termine stesso fissato dall'articolo 194 al pubblico ministero od a chi lo rappresenta presso l'autorita' giudiziaria che ha pronunciata la condanna, il quale dovra' riconoscere coll'esame degli atti se sono regolari ordinando le correzioni od aggiunte che riconoscera' opportune, e vi apporra' quindi il suo visto.
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