Regio decreto 2701/1865
Art. 195 — Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione: a) Del nome, cognome, figliazione, …
Art. 195. Le note accennate nel precedente articolo devono contenere l'indicazione: a) Del nome, cognome, figliazione, patria e luogo dell'ultimo domicilio dei debitori; b) Dello stato di loro fortuna risultante dal processo; c) Della data della sentenza, ordinanza od atto di desistenza; d) Dell'autorita' giudiziaria da cui fu pronunziato il provvedimento, od innanzi a cui ebbe luogo la desistenza; e) La distinta dei dritti dovuti a ciascun ufficiale ed in rimborso all'erario nazionale per le spese anticipate per testi, periti, trasferte; f) Quelli devoluti allo stesso erario per dritti di cancelleria, fatta eccezione del decimo riservato ai cancellieri colla legge sull'ordinamento giudiziario; g) Le tasse di bollo.
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