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Regio decreto 2701/1865

Art. 186 — Le indennita' da accordarsi come sussidio devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, p…

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Art. 186. Le indennita' da accordarsi come sussidio devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'articolo 173, per cui riunite ai proventi non potranno mai eccedere per ciascun usciere di pretura le lire 200, per quelli di tribunale le lire 250 e lire 300 per quelli delle corti. L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sara' tenuta a calcolo nel fissare l'indennita' nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sara' quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

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