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Regio decreto 2701/1865

Art. 178 — L'indennita' da corrispondersi agli uscieri non costituisce per essi un dritto verso l'erario, ma e' un compe…

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Art. 178. L'indennita' da corrispondersi agli uscieri non costituisce per essi un dritto verso l'erario, ma e' un compenso assegnato esclusivamente a quelli che hanno esigui introiti tenendo anche conto del numero degli atti che compiono, delle somme che percepiscono dalle parti per le trasferte eseguite, della loro solerzia nell'adempimento dei loro doveri e della loro condotta.

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