Regio decreto 2701/1865
Art. 170 — Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli stati a tra…
Art. 170. Per la tenuta dei repertori in materia penale, per le verificazioni a farsi ai medesimi e per gli stati a trasmettersi dovranno gli uscieri osservare le prescrizioni tutte contenute nel titolo II, parte IV della tariffa civile sotto le pene comminate in essa al n.° 467.
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