Regio decreto 2701/1865
Art. 17 — Non e' accordata l'indennita' se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovra' essere accennata n…
Art. 17. Non e' accordata l'indennita' se non ai testimoni che ne fanno la dimanda, la quale dovra' essere accennata nel mandato a rilasciarsi. Ai testimoni che sieno stati citati non potra' essere accordata la tassa quando non si presentino nel giorno ed all'ora prefissa, oppure non producano la cedola di citazione munita di relazione regolare. Non potra' mai essere accordata indennita' ai privati che abbiano sporte denuncie o querele, ne' quando sieno sentite durante l'istruttoria delle cause, ne' quando sieno chiamate alle udienze. Queste cedole dovranno conservarsi in fascicoli con numero progressivo da rinnovarsi in cadun anno, e trasmettersi agli uffici demaniali, giusta il prescritto cogli articoli 163 e 164.
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