Regio decreto 2701/1865
Art. 167 — Gli estratti del registro prescritto dall'articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini de…
Art. 167. Gli estratti del registro prescritto dall'articolo 160 ultimo capoverso, i quali devono spedirsi a termini dell'articolo 164 agli agenti demaniali al fine di ciascun mese, saranno per le corti ed i tribunali autenticati dal segretario del pubblico ministero. Il registro medesimo dovra' poi essere da tutti i cancellieri presentato al visto del procuratore generale o del procuratore del Re in occasione delle visite trimestrali prescritte al n.° 440 della tariffa civile, i quali, fatte le osservazioni che occorressero, apporranno la data e la loro firma sulla linea successiva all'ultima iscrizione fattavi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.