Regio decreto 2701/1865
Art. 164 — Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autenticato dal pretore del registro indica…
Art. 164. Le cedole accennate nell'articolo precedente, non che un estratto autenticato dal pretore del registro indicato nell'art. 160, dovranno essere trasmessi agli agenti demaniali al fine di cadun mese e non piu' tardi del quinto giorno di quello successivo valendosi di modulo a stampa conforme al n.° 13 di quelli annessi. Gli agenti demaniali faranno il riscontro delle tasse pagate con quelle iscritte; essi potranno richiedere anche la comunicazione del registro suddetto e dei repertori penali degli uscieri, e riscontrando irregolarita' od abusi nella spedizione dei mandati ne faranno risultare con apposito verbale a rimettersi in copia per mezzo della direzione demaniale al procuratore generale od al procuratore del Re per le opportune provvidenze.
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