Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 161
Regio decreto 2701/1865

Art. 161 — Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazio…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/161parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 161. Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potra' lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco. Sulle tasse spedite dovra' riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione. Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 160 Art. 162 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.