Regio decreto 2701/1865
Art. 148 — I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del pubblico ministero che vi avranno…
Art. 148. I funzionari giudiziari che avranno rilasciate le tasse e gli ufficiali del pubblico ministero che vi avranno apposto il visto saranno sempre responsabili di ogni abuso od eccedenza nelle medesime, e cio' solidariamente colle parti che le hanno riscosse, salvo il loro regresso contro di esse. In caso di contestazione pronunziera' il tribunale in camera di consiglio se la tassa fu rilasciata da un pretore o dal giudice istruttore o dal presidente, e la corte in sezione d'accusa se da uno de' suoi membri, salvo il dritto all'appello ed al ricorso in cassazione a seconda dei casi. L'istanza verra' promossa dall'agente demaniale che ne sara' incaricato.
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