Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 138
Regio decreto 2701/1865

Art. 138 — Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giud…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/138parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 138. Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale. La stessa cosa sara' osservata al riguardo delle trasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 137 Art. 139 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.