Regio decreto 2701/1865
Art. 118 — Le indennita' di soggiorno, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non e' dovuta ai magis…
Art. 118. Le indennita' di soggiorno, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non e' dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui cominciera' la sessione o quindicina sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovra' estendersi l'indennita'. Quando due o piu' sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennita' di soggiorno non e' dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio cosi' breve da non poter far ritorno in residenza.
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