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Regio decreto 2701/1865

Art. 118 — Le indennita' di soggiorno, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non e' dovuta ai magis…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/118parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 118. Le indennita' di soggiorno, salvo il caso speciale accennato nell'articolo precedente, non e' dovuta ai magistrati delle assise se non dal giorno antecedente a quello in cui cominciera' la sessione o quindicina sino al giorno in cui finisce, a meno che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse dovuta protrarre la partenza al giorno successivo, al quale in tal caso dovra' estendersi l'indennita'. Quando due o piu' sessioni saranno le une alle altre consecutive, la detta indennita' di soggiorno non e' dovuta nell'intervallo che corre fra le medesime, a meno che non vi passi uno spazio cosi' breve da non poter far ritorno in residenza.

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