Regio decreto 2701/1865
Art. 114 — Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che ve…
Art. 114. Le spese di esecuzione delle sentenze criminali saranno anticipate dai procuratori generali sulle note che verranno ad essi presentate e quindi rimborsate ai medesimi dal ministero di grazia e giustizia. Le indennita' per il relativo verbale e la dichiarazione da farsi all'uffiziale dello stato civile, assegnata al cancelliere della corte di assise nello stato annesso al presente regolamento non saranno mai anticipate dall'erario. Per quanto riflette la stampa, pubblicazione ed affissione delle sentenze mentovate nell'articolo 23 del codice penale la spesa relativa, la quale non deve essere annoverata nei dritti di cui e' cenno al numero 5 dell'articolo 1.° di questa tariffa, sara' pagata integralmente agli uscieri sulla nota che dovranno presentare corredata della quitanza del tipografo e che munita del visto del procuratore generale quando la riconosca regolare dovra' essere decretata dal presidente della corte. Il numero delle copie a stamparsi dovra' essere in prevenzione determinato dal procuratore generale e limitato a quanto sara' riconosciuto necessario per la pubblicazione e notificazione a termini di legge.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.