Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 111
Regio decreto 2701/1865

Art. 111 — Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/111parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 111. Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennita' da accordarsi ai medesimi

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 110 Art. 112 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.