Regio decreto 2701/1865
Art. 111 — Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art
Art. 111. Le spese per la difesa degli imputati ed accusati indicate al n.° 9 dell'art. 1 di questa tariffa consistono nella notificazione della lista dei testimoni, nella loro citazione e nell'indennita' da accordarsi ai medesimi
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