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Regio decreto 2701/1865

Art. 109 — Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal prese…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/109parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 109. Nel caso in cui l'istruzione di una procedura penale richiedesse spese straordinarie e non previste dal presente regolamento, esse potranno essere fatte coll'autorizzazione motivata dal giudice procedente sotto la sua risponsabilita' personale, e col carico di informarne immediatamente il ministero di grazia e giustizia e dei culti. Se per il modo irregolare con cui si fossero distribuiti gli atti delle processure, o per essere questi stati scritti con carattere non abbastanza chiaro ed intelligibile, il procuratore del Re od il giudice istruttore crederanno necessario che se ne debbano fare le copie, dovranno riferirne alla camera di consiglio la quale potra' ordinare tutte quelle che riconoscera' opportune. La spesa di tali copie sara' a carico del cancelliere che vi avra' dato causa e ripetibile dal medesimo su mandato rilasciato dal giudice istruttore in esecuzione dell'ordinanza emanata, salvo quanto e' prescritto dall'art. 73.

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