Regio decreto 2701/1865
Art. 106 — Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle in…
Art. 106. Le spese di dissotterramento di cadaveri saranno pagate, secondo la tassa fissata per gli incaricati delle inumazioni dai comuni dove vengono eseguite queste operazioni, su mandato del giudice procedente o del pretore. In mancanza di tassa speciale si osserveranno gli usi locali. Lo stesso si fara' quando occorresse di trasportare qualche cadavere da una localita' all'altra per eseguirne la sezione od altra operazione relativa all'istruzione del processo.
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