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Regio decreto 2701/1865

Art. 10 — Le indennita' accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate

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Art. 10. Le indennita' accennate nell'articolo 7 e nel precedente non potranno mai essere cumulate. Quella di una lira per i giorni di viaggio non sara' accordata quando i testimoni non sono costretti a stare assenti dalla loro residenza per piu' di ore otto. Ove pero' si tratti di quelli accennati nei due capoversi dell'articolo 6, l'autorita' giudiziaria oltre all'indennita' di trasferta potra' anche accordare una tassa di centesimi cinquanta.

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