Legge 234/2021
Art. 22 — Entrata in vigore
Art. 22. Entrata in vigore 1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2022. Avvertenza: La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 18 gennaio 2022, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.
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