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Legge 227/2021

Art. 4 — Clausola di salvaguardia

ELI /it/legge/2021/12/22/227/art/4parte di Legge 227/2021
Art. 4. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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