Legge 220/2016
Art. 23 — Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiov…
Art. 23. Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive 1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensita' d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalita' italiana. 2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa e' determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.
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- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativoha disposto (con l'art. 65, comma 5, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 1.
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