Legge 3/2012
Art. 16 — Iscrizione nel registro
Art. 16. Iscrizione nel registro 1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
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- D.L. 179/10 — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l'art. 18, commi 1, lettera t) e 2) la modifica dell'art. 16.
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