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Legge 99/2009

Art. 42 — (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fo…

ELI /it/legge/2009/07/23/99/art/42parte di Legge 99/2009
Art. 42. (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica) 1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il numero 7) e' inserito il seguente: "7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare". 2. Alla lettera c-bis) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: "sulla terraferma". 3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure avviate prima della data di entrata in vigore della presente legge e' fatta salva la facolta' dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformita' a quanto disposto dal comma 1. 4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1-bis, fonte eolica off- shore, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,50"; b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo, il coefficiente: "1,10" e' sostituito dal seguente: "1,30". 5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter e' abrogato. 6. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 6 e' sostituito dal seguente: "6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 28"; b) il numero 7 e' abrogato; c) il numero 8 e' sostituito dal seguente: "8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri traccia- bili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18". 7. All'articolo 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui alle tabelle 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla tabella 2". 8. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro- alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento". Note all'art. 42: - Si riporta il testo del numero 7 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale.», come modificato dalla presente legge: «7) Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.». «7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.». - Si riporta la lettera c-bis dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale.», come modificato dalla presente legge: «c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica «sulla terraferma», con procedimento nel quale e' prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali; ». - Si riporta il testo della tabella 2 allegata della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge: ----> Vedere Tabella 2 a pag. 124 <---- - Si riporta il testo della tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge; ----> Vedere Tabella 3 a pag. 125 <---- - Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) e' pubblicato nella GUUE del 31 gennaio 2009 L 30/16. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge: «c) sono stabilite le modalita' con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe «di cui alla tabella 2.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», come modificato dalla presente legge: «152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata. «Per gli impianti, di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva e' cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento.».

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