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Legge 99/2009

Art. 40 — Elettrodotti aerei

ELI /it/legge/2009/07/23/99/art/40parte di Legge 99/2009
Art. 40. (Elettrodotti aerei) 1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" e' inserita la seguente: "aerei". Note all'art. 40: - Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale, come modificata dalla presente legge: «z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».

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