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Legge 99/2009

Art. 19 — Proprieta' industriale

ELI /it/legge/2009/07/23/99/art/19parte di Legge 99/2009
Art. 19. (Proprieta' industriale) 1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'". 2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire". 3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio"; b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente: "titoli". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario". 6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda". 7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore". 8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza. 9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato. 10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale. 11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori. 12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi. 13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato. 15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice; b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78; c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi; d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione; e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente. 16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 47 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla presente legge: «Art. 47 (Divulgazioni non opponibili). - 1. Per l'applicazione dell'art. 46, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se si e' verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa. 2. Non e' presa altresi' in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni. 3. Per le invenzioni per le quali si e' rivendicata la priorita' ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novita' deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'. 3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'.». - Si riporta il testo dell'art. 120 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla presente legge: «Art. 120 (Giurisdizione e competenza). - 1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire. 2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, ne' domicilio ne' dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorita' giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora ne' l'attore, ne' il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora e' competente l'autorita' giudiziaria di Roma. 3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorita' giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio cosi' eletto puo' essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. 4. La competenza in materia di diritti di proprieta' industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. 5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'art. 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'art. 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4. 6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorita' giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.». - Si riporta il comma 1 dell'art. 122 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla presente legge: «1. Fatto salvo il disposto dell'art. 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'art. 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio; ». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 118 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «4. Decorso il termine di due anni dalla data di pubblicazione della concessione del brevetto per invenzione, per modello di utilita', per una nuova varieta' vegetale, oppure dalla pubblicazione della concessione della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facolta' di cui al comma 3, la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.» - Si riporta il testo dell'art. 70 del codice di procedura civile. «Art. 70 (Intervento in causa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullita' rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone; 4) [nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello]; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.». - Si riporta il testo dei commi 6 e 8 dell'art. 122 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificati dalla presente legge: «6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprieta' industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio.». «8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprieta' industriale.». - Si riporta il testo dell'art. 134 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla presente legge. «Art. 134 (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n.287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.». - Il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 recante «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2003. - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990. - Si riporta il testo gli articoli 64, 65, 98 e 99 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30: «Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terra' conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'orginizzazione del datore di lavoro. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra' esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore e' un dipendente di amminisirazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione e' manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta dal giudice. 6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra. Art. 65 (Invenzioni dei ricercatori delle universita' e degli enti pubblici di ricerca). - 1. In deroga all'art. 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un universita' o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalita' di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di piu' autori, dipendenti delle universita', delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione. 2. Le Universita' e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa universita' o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le universita' o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che cio' non derivi da cause indipendenti dalla loro volonta', la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente art. non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore». Omissis.». «Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.». «Art. 99 (Tutela). - 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, e' vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'art. 98.». - Si riporta il testo dell'art. 2, numero 10 della legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio». «10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se' carattere creativo e valore artistico.». - Si riporta il testo dell'art. 245 del codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come da ultimo modificato dalla presente legge: «Art. 245 (Disposizioni procedurali). - 1. Le norme dei capi I e IV del titolo II quelle del titolo III e le norme degli articoli 35 e 36 del titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si applicano ai procedimenti giudiziari ed agli arbitrati che siano iniziati con atto notificato oppure con deposito del ricorso sei mesi dopo l'entrata in vigore del codice. 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza; 3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'art. 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore. 4. Le norme di procedura di cui all'art. 136 concernenti la funzione giurisdizionale della commissione dei ricorsi si applicano a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del codice. 5. Le norme di procedura di cui agli articoli 137,146, 194, 195, 196, 198, 199 e 200 si applicano con l'entrata in vigore del codice.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007 «Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorita'»: «Art. 3 (Decadenza). - 1. Il ritardo del pagamento della quinta annualita' per il brevetto per invenzione industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilita' e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprieta' industriale dalla data del deposito della relativa domanda. 2. Comporta, altresi', la decadenza del diritto di proprieta' industriale dalla data di deposito della relativa domanda, la mancata o tardiva presentazione dell'istanza di proroga di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 30/2005, riferita al secondo quinquennio dei disegni e modelli.»: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96 recante «Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.». «Art. 7 (L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione e' effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari). - Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneita' all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale. Sono escluse dal controllo le spedizioni allo estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.». - Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.» Si veda nelle note all'art. 5. - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78 recante «Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.»: «Art. 5 (Procedimento). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c), puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie. 2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale e' stato isolato. 3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente. 4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224. 5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo o la modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in Italia, in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della commissione consultiva di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le associazioni di produttori di cui all'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'ambito e le modalita' per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attivita' di "riproduzione" commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.».

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