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Legge 99/2009

Art. 10 — Societa' cooperative

ELI /it/legge/2009/07/23/99/art/10parte di Legge 99/2009
Art. 10. (Societa' cooperative) 1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice". 2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo. 3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo. 4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo. 5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato. 6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali". 7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente". 8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali". 9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico". 10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attivita'. 11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse. 12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente: "5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali". 13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse. Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 2511 del codice civile, come da ultimo modificato dalla presente legge. «Art. 2511 (Societa' cooperative). - 1. Le imprese che hanno scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'art. 2512, secondo comma, e all'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, possono costituirsi come societa' cooperative a responsabilita' illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.». - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile. «Art. 2512 (Enti mutualistici). - 1. Gli enti mutualistici diversi dalle societa' sono regolati dalle leggi speciali.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese.»: «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, (...) per via telematica (o su supporto informatico) la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed (ha effetto, sussistendo i presupposti di legge,) ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, (individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo) nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, (ove sussistano i presupposti di legge,) e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, (....) per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono (....) adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore (della legge di conversione) del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del (decreto di cui al comma 7, primo periodo.). 9. A decorrere dalla data di cui al (comma 8,) sono abrogati l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore "della legge di conversione" del presente decreto.». - Il regio decreto 30 marzo 1942, n.318 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1942. - Si riporta il testo dell'art. 2515 del codice civile: «Art. 2515 (Denominazione sociale). - La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' cooperativa. L'indicazione di cooperativa non puo' essere usata da societa' che non hanno scopo mutualistico. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualita' prevalente.». - Si riporta l'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come da ultimo modificato dalla presente legge. «Art. 223-sexiesdecies - Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attivita' produttive predispone un Albo delle societa' cooperative tenuto a cura del Ministero delle attivita' produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualita' prevalente, e a tal fine consente di comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articoli 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 recante «Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi», come da ultimo modificato dalla presente legge: «Art. 1. - La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'art. 2544 del codice civile e di cui all'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554 , la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'art. 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'art. 27-quater del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile, nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , salvo quanto previsto dalle leggi speciali e - in ogni caso - dalle disposizioni della presente legge. La vidimazione del registro di cui all'art. 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.». - Si riporta il testo dell'art. 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.»: «1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Durante il fallimento l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.». - Si riporta il testo dell'art. 2545-octies del codice civile, come da ultimo modificato dalla presente legge. «Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente). - La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una societa' di revisione. Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'art. 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'art. 2514 o abbia emesso strumenti finanziari. In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'art. 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.». - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», come da ultimo modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Vigilanza cooperativa). - 1. La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex art. 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.2. La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via esclusiva, al Ministero. 3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro. 4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti. 4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico. 5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. 5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.». - Si riporta il testo dell'art. 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione.»: «Art. 29-bis (Diffusione dei principi cooperativi). - Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire: a) lo sviluppo della cooperazione; b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori; c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative. Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni. La relativa spesa gravera' sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.». - La legge 2 aprile 1951 n. 302 di «Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1951, n. 106. - Si riporta il testo dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come da ultimo modificato dalla presente legge. «Art. 223-septiesdecies - Fermo restante quanto previsto dagli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l`esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina dal liquidatore con provvedimento dell'autorita' di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza a seguito di comunicazione dell'autorita' di vigilanza, il conservatore nel registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 recante «Nuove norme in materia di societa' cooperative.»: «3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.».

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