Legge 226/2004
Art. 7 — Stato giuridico e avanzamento
Art. 7. (Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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