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Legge 226/2004

Art. 5 — Rafferma

ELI /it/legge/2004/08/23/226/art/5parte di Legge 226/2004
Art. 5. (Rafferma) 1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata di un anno. Nota all'art. 5: - Per la tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, vedi nota all'art. 2.

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