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Legge 226/2004

Art. 19 — Perdita del grado

ELI /it/legge/2004/08/23/226/art/19parte di Legge 226/2004
Art. 19. (Perdita del grado) 1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

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