Legge 226/2004
Art. 10 — Benefici a favore dei volontari
Art. 10. (Benefici a favore dei volontari) 1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 226/2004 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.