Legge 363/2003
Art. 21 — Soggetti competenti per il controllo
Art. 21. (Soggetti competenti per il controllo) 1. Ferma restando la normativa gia' in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. 2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.
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- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in GU 19/…
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), nel modificare l'art. 43-bis, comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 (in G.U…
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