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Legge 363/2003

Art. 17 — Sci fuori pista e sci-alpinismo

ELI /it/legge/2003/12/24/363/art/17parte di Legge 363/2003
Art. 17. (Sci fuori pista e sci-alpinismo) 1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

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