Legge 289/2002
Art. 79 — Limiti di impegno
Art. 79. (Limiti di impegno) 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
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