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Legge 289/2002

Art. 51 — Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

ELI /it/legge/2002/12/27/289/art/51parte di Legge 289/2002
Art. 51. (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) 1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.

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