Legge 289/2002
Art. 10 — Proroga di termini
Art. 10. Proroga di termini 1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.
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