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Legge 448/2001

Art. 53 — Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano

ELI /it/legge/2001/12/28/448/art/53parte di Legge 448/2001
Art. 53. Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili. 2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.

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