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Legge 448/2001

Art. 36 — Organici del personale

ELI /it/legge/2001/12/28/448/art/36parte di Legge 448/2001
Art. 36. (Organici del personale) 1. In conseguenza delle attivita' poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

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