Legge 388/2000
Art. 97 — (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili)
Art. 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31. 2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonche' i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzate all'accertamento della disabilita', ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia. 3. In attuazione dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilita' fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita' di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
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- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274), ha disposto (con l'art. 42, comma 7) la modifica dell'art. 97, comma 2.
- D.L. 90/06 — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 25, comma 8) la modifica dell'art. 97, comma 2.
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