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Legge 388/2000

Art. 62 — Affitti passivi

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/62parte di Legge 388/2000
Art. 62. (Affitti passivi) 1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: "II Presidente" fino a: "entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalita' di cui all'articolo 26 della presente legge"; e le parole: "con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali," sono soppresse. 2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: "anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma l" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1". 3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono dell'Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo. L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruita' del canone di locazione, ne' la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso. 5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

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