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Legge 388/2000

Art. 19 — Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale

ELI /it/legge/2000/12/23/388/art/19parte di Legge 388/2000
Art. 19. (Versamento dell'ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale) 1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell'ICI e' effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. 2. L'amministratore e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilita' finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1 con addebito nel rendiconto annuale.

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