Legge 388/2000
Art. 109 — Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile
Art. 109. (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile) 1. Al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno, 2003. Per le annualita' successive si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208. 2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie: a) riduzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti; b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo; c) minore uso delle risorse naturali non riproducibile nei processi produttivi; d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo; e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibile fossili, e per quanto concerne i finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attivita' produttive, tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati; f) innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente; g) azioni di sperimentazione della contabilita' ambientale territoriale; h) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita' ambientale territoriale; i) attivita' agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile; l) interventi per il miglioramento della qualita' dell'ambiente urbano; m) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini. 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta. e la relativa erogazione, nonche' le modalita' di verifica dell'attuazione delle attivita' svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
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- L. 448/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera a)) l'introduzione della lettera m-bis) al comma 2 dell'art. 109; (con l'art. 62, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 109, comma 3.
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