Open·Parlamento
HomeNormeLegge 383/2000Art. 33
Legge 383/2000

Art. 33 — Copertura finanziaria

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/33parte di Legge 383/2000
Art. 33. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000 milioni per l'anno 2000, di lire 98.962 milioni per l'anno 2001 e di lire 73.962 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 2000, lire 90.762 milioni per l'anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni per l'anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 383/2000 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.