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Legge 383/2000

Art. 29 — Norme regionali e delle province autonome

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/29parte di Legge 383/2000
Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.

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