Legge 383/2000
Art. 29 — Norme regionali e delle province autonome
Art. 29. (Norme regionali e delle province autonome) 1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 117/07 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della leautoritativoha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 29.
↑ Tutti gli articoli di Legge 383/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.