Legge 383/2000
Art. 15 — Collaborazione dell'ISTAT
Art. 15. (Collaborazione dell'ISTAT) 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 117/07 — Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della leautoritativoha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'art. 15.
↑ Tutti gli articoli di Legge 383/2000 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.