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Legge 383/2000

Art. 15 — Collaborazione dell'ISTAT

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/15parte di Legge 383/2000
Art. 15. (Collaborazione dell'ISTAT) 1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e' tenuto a fornire all'Osservatorio adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali. 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.

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