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Legge 383/2000

Art. 13 — Fondo per l'associazionismo

ELI /it/legge/2000/12/07/383/art/13parte di Legge 383/2000
Art. 13. (Fondo per l'associazionismo) 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 12. 2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.

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