Legge 488/1999
Art. 50 — Misure per l'occupazione
Art. 50. (Misure per l'occupazione). 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".
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