Legge 488/1999
Art. 34 — Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario
Art. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario). 1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
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