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Legge 265/1999

Art. 35 — Disposizione finanziaria

ELI /it/legge/1999/08/03/265/art/35parte di Legge 265/1999
Art. 35. (Disposizione finanziaria). 1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere per il bilancio dello Stato.

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